Imbraco
La più recente normativa italiana sui "Lavori in quota in condizioni di sicurezza" lo definisce è un dispositivo di protezione individuale e differisce rispetto a quella sportiva perché rispondente ad una normativa più rigida: si parte infatti dal presupposto che un lavoratore che debba usare un imbrago deve rivolgere la propria attenzione al lavoro che svolge, e non alla situazione in cui si trova. Pertanto, sono richieste norme di sicurezza più stringenti.
LINEA GUIDA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA CON L’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 235 6.2.4 Norme tecniche: IMBRACATURA Costituisce l’elemento di presa del corpo dell’operatore e ne deve garantire l’arresto in condizioni di sicurezza in caso di caduta e il successivo sostegno in sospensione. Deve avere bretelle adeguate ai movimenti che deve fare l’operatore e cosciali di adeguate dimensioni e imbottiti, conformi alla norma sul posizionamento, confortevoli per il sostegno in sospensione, con attacchi anticaduta anteriore sternale e/o posteriore dorsale, in base alla valutazione dei rischi. Deve avere incorporata una cintura di posizionamento comoda e imbottita, per garantire adeguato sostegno e trattenuta nelle operazioni di lavoro con funi, con attacchi sia laterali che centrale addominale. Può avere un sedile incorporato nei cosciali, nel caso di uso per lunghe operazioni in sospensione. Deve essere certificata conforme alla norma EN361 e ad una, o entrambe, delle norme EN358 e EN813.
I vari tipi di imbracatura definiti dalla norma sono:
- cintura di posizionamento sul lavoro (UNI EN 358:2001),
- cintura con cosciali (UNI EN 813:1998),
- imbracatura per il corpo anticaduta (UNI EN 361:2003).
Molti imbraghi in commercio rispondono ai requisiti di più norme.